Dopo aver visto in precedenza cos’è il GDPR e cosa tratta essenzialmente, passiamo ora a vedere se e come le aziende che più usano i nostri dati, si conformano a questo al nuovo regolamento europeo. Vista la mia esperienza di DPO in molti Callcenter vorrei partire proprio da loro.
I CALLCENTER
Chi di noi non riceve durante la settimana due o tre chiamate dai call center, per offrirci servizi forniti dalle loro aziende?
Direi quasi tutti.
Ma come fanno questi call center a trovarci e ad avere i nostri dati per contattarci?
I call center possono entrare in possesso dei nostri dati di contatto, come ad esempio nominativo e numero di telefono in due modi. Il primo è attraverso gli elenchi telefonici, mentre il secondo avviene attraverso le varie iscrizioni a siti o servizi, che facciamo in internet.

Questo consenso che diamo il più delle volte inconsapevolmente, fa sì che i nostri dati raccolti entrino in un mercato di rivendita.
Come ci tutela il GDPR nei callcenter?
Nel regolamento europeo sta infatti scritto che per essere valido il consenso deve essere dato in modo esplicito, e che gli scopi per cui viene richiesto siano legittime, adeguate e pertinenti. E’ inoltre scritto che nello stesso modo in cui viene dato il consenso, nello stesso modo può essere revocato, modificato o limitato.
Quindi secondo ciò che dice il regolamento, per far cessare le chiamate dai call center basterebbe ritirare il proprio consenso al trattamento dei propri dati.
Ma in che modo?
Secondo quanto scritto nel GDPR, nel momento in cui riceviamo la chiamata da un call center, basterà far presente all’operatore che non siamo interessati ai servizi da lui offerti e che pertanto vogliamo esercitare il diritto di opposizione.
Oppure possiamo iscriverci, evitando di aspettare la chiamata dal call center al Servizio Pubblico delle Opposizioni, in maniera del tutto gratuita. Purtroppo questo ad oggi vale solo per i numeri di rete fissa.
Per i Cellulari?
Per i cellulari come già detto bisognerebbe negare il consenso dato. Spesso però non basta arrabbiarsi con l’operatore di turno, perché lui pur facendo al meglio il suo lavoro, può solo segnalare il numero al callcenter di appartenenza. La formula migliore è quella di ascoltare con calma l’operatore e capire quale azienda detiene il consenso, (la titolarità del dato) e farsi spiegare la procedura corretta che tale azienda mette a disposizione per l’eliminazione dalle liste ed il diniego del consenso. La revoca del consenso dato è un diritto dell’interessato, come anche il diritto alla cancellazione (right to be forgotten), previsto dall’articolo 17 del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione deve avere effetto quasi immediato. L’azienda, ricevuta comunicazione, ha l’onere di contattare tutti i detentori dei dati personali dell’interessato (potrebbero essere anche più di un Callcenter) e far cancellare dalle liste, precedentemente affidate, il contatto telefonico.
La teoria c’è …. sarà così nella pratica ?
3 comments
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